Il personale non professionale della Pa Italiana
Pubblicato da Salvatore - 12/02/12 11:02:20 am
Il personale non professionale, detto in passato onorario perché non retribuito, comprende coloro che prestano la propria opera senza vincolo di subordinazione. Il termine di personale non professionale indica persone la cui attività o professione principale è un’altra, mentre il contenuto delle prestazioni è professionale. La categoria comprende membri del governo, amministratori di enti pubblici, sindaci etc., esperti. Le loro funzioni sono le più varie; nel secolo scorso i membri delle classi agiate prestavano gratuitamente la loro opera nelle amministrazioni pubbliche, e il sistema delle cariche onorifiche è aristocratico mentre il sistema burocratico permette ai più umili di raggiungere cariche eminenti nei pubblici uffici, come sottolinea V . E . Orlando. Oggi l’amministrazione si apre alle società e quando la carica assorbe molto tempo si cerca di assicurare un compenso. Per il personale non professionale non vi sono organici ma,è la legge che dispone quanti debbano essere gli assessori o i membri del Consiglio di amministrazione di un ente pubblico.

I modi di selezione avvengono o mediante elezione o per designazione. Il contenuto delle prestazioni può essere politico, amministrativo, di direzione, consultivo.- Discussa è la questione dei diritti patrimoniali. In origine non si aveva compenso. Si è poi ritenuto che un’indennità consentisse a tutti di potere
accedere a queste cariche. Alcune di esse richiedono tutta l’attività lavorativa di chi vi è preposto. In alcuni casi vi sono guarentigie, quali l’inamovibilità o l’insindacabilità. II rapporto ha una durata determinata, variabile a secondo accasi, a volte può essere rinnovata. Il Governatore della Banca d’Italia può rimanere a vita per evitare che la sua nomina sia sottoposta a pressione. Una posizione particolare è quella dei dirigenti, previsti dal D.P.R. n. 748 dèi.30 giugno 1972 per lo Stato. La categoria è stata estesa a tutto il settore pubblico e i l decreto n. 29 del ‘93 ha individuato nell’ambito di quelle prima considerate carriere direttive due qualifiche: dirigenti, dirigenti generali. La dirigenza è stata istituita allorché si è compreso che il Ministro è solo formalmente a capo dell’amministrazione. La dirigenza è retta da tabelle organiche per ministeri. Dirigente generale del primo e secondo livello sono presenti solo nell’amministrazione statale.
L’accesso alla dirigenza è regolato dall’art. 28 del decreto n. 29 e successive modifiche. Vi sono due modi di accesso: un corso-concorso per almeno il trenta per cento dei posti, per gli altri un concorso per
esami. Il corso si svolge presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, dura due anni e si conclude con un esame. Al concorso per esami sono ammessi i dipendenti .delle qualifiche funzionali superiori con 5 anni di servizio. I dirigenti generali sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in base ad alcuni requisiti come l’esperienza professionale ed età minima 35 .anni. Sulla Gazzetta ufficiale deve essere pubblicato assieme al provvedimento il “curriculum” del designato. Le prestazioni e i poteri dei dirigenti sono collegate alla definizione dei rapporti tra politica e amministrazione. II dirigente generale svolge tre compiti: 1) attività funzionale a quella del ministro (presentazione di proposte), 2) poteri di organizzazione di gestione di spesa e personale, funzionali all’ufficio di direzione generale, 3) e quelli relativi a rapporti con organi consultivi e giurisdizionali.
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