L’autonomia politico-amministrativa

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Gli uffici sono monocratici se ne è titolare una sola persona fisica e collegiali. Questi ultimi sono rappresentativi se sono scelti mediante elezione popolare o su segnalazione di associazioni private. I collegi si dividono in perfetti se possono discutere ed esprimere la volontà, imperfetti se possono solo esprimere la volontà (collegi elettorali). Altre classificazioni rispetto ai compiti riguardano gli uffici di amministrazione attiva, consultiva, deliberativa di controllo. I rapporti tra uffici si possono collocare secondo che siano di subordinazione, di equiordinazione o di indipendenza. Nei rapporto di subordinazione, l’ufficio subordinato è sottoposto a quello sopraordinato con rapporti di gerarchia, direzione, controllo, delegazione. La gerarchia è la formula organizzativa attraverso cui l’amministrazione pur nella sua suddivisione mantiene un carattere unitario. Tramite il rapporto gerarchico l’ufficio sottordinato è 36 sottoposto al potere di comando (ordini), indirizzo, vigilanza (annullamento d’ufficio), delegazione e avocazione. Direzione è il rapporto attraverso il quale un ufficio da indirizzi o direttive e a volte il titolare dell’ufficio sopraordinato sceglie quello sottoposto. Se l’ufficio sottordinato è un ente, questo è in rapporto di strumentalità.ATI L’atto di indirizzo non può essere identificato con l’ordine, in quanto il primo non è un atto puntuale ma determina le finalità dell’azione. Il controllo è la verifica della conformità della condotta e di un atto a regole preesistenti; può avere ad oggetto atti singoli o l’attività complessiva dell’ufficio sottoordinato. La delega, una figura presente anche tra rapporti che non sono di subordinazione è un istituto attraverso cui l’ufficio sopraordinato

trasferisce al secondo propri compiti o propri poteri. I rapporti di equiordinazione si estrinsecano nella parità, un rapporto in cui si posseggono medesimi poteri (due Direzioni generali di un ministero).

L’indipendenza o autonomia si differenzia per il suo contenuto che può riguardare l’aspetto politico-amministrativo, quello normativo, organizzativo, finanziario. Per autonomia politico-amministrativa si intende la capacità di darsi un indirizzo politico, tipico degli enti rappresentativi (regioni, province,

comuni). Il decentramento consente una forma di autonomia più limitata perchè consiste nella devoluzione di funzioni da uffici centrali a uffici locali. Una forma di decentramento massiccia fu quello operato dal D.P.R. n. 616 del 1977, con il quale numerose funzioni dello Stato o di enti pubblici nazionali furono delegate alle regioni e ai comuni e province. L’autonomia finanziaria comporta la possibilità di entrate proprie o di quote di tributi di altri enti. La Cost. art. 119 aveva dotato le regioni di tale autonomia che è stata però notevolmente limitata. Altre forme di rapporti possono essere stabiliti con leggi,come è avvenuto di fatto con la 1. 241 del 1990 che ha previsto accordi di programma e conferenze di servizi. La Legge 142 cit. ha dotato i Comuni e le Provincie di autonomie statutarie, cosi come la Costituzione aveva previsto, per le Regioni (artt. 116 e 123), senza pronunciarsi per gli enti locali minori. Lo statuto viene deliberato dal Consiglio (comunale o provinciale) voto palese dei due terzi dei componenti. La votazione ove non raggiunta tale maggioranza qualificata, può ripetersi entro trenta ed approvato a maggioranza assoluta. L’art. 4 2° comma 1. 142/90 prescrive che lo statuto determini competenze degli organi operanti nell’ambito dell’Ente, funzionamento è rimesso alla disciplina regolamentare. Lo statuto disciplina la collaborazione fra Comuni e Province partecipazione popolare, l’accesso ai procedimenti e in vista valorizzazione delle forme associative, lo statuto promuove tali forme collaborative.

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  1. [...] dislocazione fuori d a l l ‘ i n f l u e n z a parlamentare e quindi politica, di settori amministrativi ritenuti particolarmente [...]

    Pingback por L’amministrazione delle poste — February 4, 2012 #

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